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Adempimenti della PG
  • verificare che la denunzia sia firmata dal denunziante (art. 333, 2° co.);
  • redigere verbale di ricezione (art. 134-137) (v. schema 1/a);
  • identificare compiutamente il denunziante (generalità, domicilio e quant’altro valga alla sua identificazione) (art. 332);
  • fare confermare la denunzia scritta (art. 333) (v. schema 1/a);
  • richiedere eventuali chiarimenti utili alle indagini (indicazioni sui presunti autori del fatto, su ogni elemento utile alla loro identificazione: connotati, contrassegni, età, accento, indumenti indossati, eventuale mezzo di trasporto usato, numero di targa ecc., sulle modalità di esecuzione del fatto, indicazioni sulle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti);
  • informare la persona offesa dal reato della facoltà di nominare un difensore di fiducia e della possibilità di accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) (art.101), comunicandole che ha la possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito previsti, quando si tratta di alcuni reati particolari che sono riportati nel punto che segue;
  • fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio ed in particolare nella zona di residenza della medesima, se la denunzia riguarda  uno dei reati  di cui agli articoli 572 (maltrattamenti contro familiari o conviventi),  600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), anche se relativo a materiale pornografico di cui all’art.600-quater.1, 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto o alienazione di schiavi), 609-bis (violenza sessuale), 609-ter (violenza sessuale aggravata), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo) e 612-bis (atti persecutori) del codice penale;
  •  provvedere, inoltre, a mettere in contatto la vittima con detti centri, qualora la stessa  ne faccia espressamente richiesta;
  • tali formalità devono essere osservate anche nei casi in cui si riceve dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli 581(percosse) e 582 (lesione personale) del codice penale, nell’ambito della violenza domestica (1);
  • fornire alla persona offesa,  previa  consegna e notifica di una comunicazione scritta come da apposito modello e  in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito: a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini  e del processo, al diritto di ricevere notifica della sentenza, b) alla facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato, c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione, d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato, e) alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento e ad altri diritti e facoltà che le sono riconosciuti e indicati nell’art. 90-bis (v. schema 1/b);
  • riportare nel verbale dette formalità;
  • sequestrare eventuali corpi di reato o cose pertinenti al reato recuperati sul luogo del fatto e consegnati dal denunziante (es. arnesi da scasso) (art. 354) (v. schema 31/a);
  • a richiesta, rilasciare attestazione di resa denunzia che può essere apposta anche in calce alla copia dell’atto (art. 107 D. Lgs. 271/89) (v. schema 2/b);
  • avviare immediatamente le indagini per la ricostruzione del fatto e per l’individuazione degli autori a norma dell’art. 348 (sommarie  informazioni dalle persone  informate sui fatti, acquisizione di documentazione, accertamenti urgenti, eventuali atti di sequestro, individuazione di persone o cose, identificazione di possibili testimoni, identificazione dell’indagato e altri atti di indagine di iniziativa che possono essere compiuti a norma dell’art. 348);
  • informare il P.M. competente nei termini previsti dall’art. 347 (a seconda dei casi: immediatamente anche in forma orale, entro 48 ore, senza ritardo), (v. schema 7/a).

(1) Per violenza domestica si intendono uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima (art.11 D.L. n. 11/2009, modificato dall’art. 3 del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, conv. in legge 15 ottobre 2013, n. 119).

Gli articoli di legge privi di altre indicazioni si riferiscono al codice di procedura penale.

Gli schemi e i prospetti citati sono contenuti anche nel testo cartaceo “Atti di Polizia Giudiziaria” – Laurus Robuffo.