(1) Per violenza domestica si intendono uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima (art.11 D.L. n. 11/2009, modificato dall’art. 3 del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, conv. in legge 15 ottobre 2013, n. 119).
Gli articoli di legge privi di altre indicazioni si riferiscono al codice di procedura penale.
Gli schemi e i prospetti citati sono contenuti anche nel testo cartaceo “Atti di Polizia Giudiziaria” – Laurus Robuffo.