- Accertarsi che ricorrano le ipotesi indicate nell'art.384-bis.
- Accertarsi che sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa (precedenti specifici rilevabili anche attraverso il CED).
- Informare immediatamente il P.M. di turno chiedendogli l'autorizzazione ad adottare il provvedimento di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e indicando, nella richiesta anche orale, i motivi che fanno ritenere la possibilità di reiterazione di atti di violenza che possano porre in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa (ad esempio ripetuti recenti precedenti specifici in atti di violenza simili).
- Consegnare all'allontanato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui si informa:
a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;
b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;
c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;
d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;
e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l'arresto o il fermo;
f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;
g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;
h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall'avvenuto arresto o fermo;
i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo (art. 386).
- Qualora la comunicazione scritta di cui sopra non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'allontanato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'allontanato, facendone menzione a verbale (vedi Schemi 36/b, 36/c, 36/d, 36/e, 36/f).
- Far eleggere al medesimo il domicilio ai fini delle notificazioni (art.161).
- Procedere a tutti gli altri adempimenti previsti nei casi di arresto e fermo e indicati negli articoli 386, 387 e 389-2° co. del c.p.p. (v. prospetto arresto n° 36).
- Allontanare la persona dall'abitazione familiare intimandole il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa (abitazione familiare, posto di lavoro ecc.).
- Del provvedimento adottato informare immediatamente il difensore di fiducia nominato dall'indagato o quello d'ufficio designato (art.386).
- Nei casi di perseguibilità a querela, il provvedimento può essere ugualmente adottato se la persona offesa dichiari, anche oralmente, di voler sporgere querela che deve essere, subito dopo, formalizzata, altrimenti l'autore del fatto deve essere rimesso in libertà (art.384-bis).
- Informare la persona offesa della facoltà di nominare un difensore di fiducia e della possibilità di accesso al patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito previsti, ai sensi dell'art.76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) (art.101).
- Informarla, inoltre, dell'esistenza dei centri anti violenza presenti sul territorio ed in particolare nel luogo di residenza.
- Del provvedimento adottato, redigere apposito verbale in cui devono essere riportate tutte le indicazioni date all'indagato, gli avvertimenti dati alla persona offesa, l'indicazione della manifestazione della volontà di querela della p.o. (salvo i casi in cui vi sia procedibilità d'ufficio) (art.384-bis).
- Notificare, all'allontanato, copia del verbale di allontanamento d'urgenza dall'abitazione familiare.
- Se il pubblico ministero ne ha dato disposizione, provvedere alla citazione dell'indagato per il giudizio direttissimo (art.449, co.5).
- Citare l'indagato per l'udienza di convalida, su indicazione del P.M., da tenersi nelle successive quarantotto ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini (art.449, co.5).