a) l'ordine di allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
b) la nomina del difensore di fiducia della persona allontanata.
c) l'eventuale dichiarazione orale di querela della persona offesa che dovrà, poi, essere formalizzata.
d) gli avvertimenti dati dalla polizia giudiziaria alla stessa p.o. circa la facoltà di nomina del difensore di fiducia e della possibilità di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
e) l'eventuale nomina del difensore di fiducia della persona offesa.
f) le informazioni date riguardanti i centri antiviolenza presenti sul territorio ed in particolare nella zona di residenza della vittima.
g) l'eventuale messa in contatto della vittima con detti centri, qualora ne abbia fatto espressa richiesta.
Gli articoli di legge privi di altre indicazioni si riferiscono al codice di procedura penale.
Gli schemi e i prospetti citati sono contenuti anche nel testo cartaceo “Atti di Polizia Giudiziaria” – Laurus Robuffo.