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Divieto di allontanamento in determinate circostanze

L'art. 384-bis stabilisce che sono applicabili le disposizioni previste dagli articoli 385 e seguenti del codice di procedura penale per cui l'allontanamento non è ammissibile quando appare evidente che il fatto sia stato commesso nell'esercizio di un diritto o di una facoltà legittima o in presenza di una causa di non punibilità.

In tali casi, quindi, è applicabile anche l'art.389, per cui l'allontanato, se ricorrono le condizioni stabilite da tale disposizione, deve essere posto immediatamente in libertà.

Gli articoli di legge privi di altre indicazioni si riferiscono al codice di procedura penale.

Gli schemi e i prospetti citati sono contenuti anche nel testo cartaceo “Atti di Polizia Giudiziaria” – Laurus Robuffo.