Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio, anche minori o incapaci (art. 333). Per i casi di denunzia obbligatoria vedi cap. VIII par. 3.2. vol. Atti di Polizia Giudiziaria.
Gli articoli di legge privi di altre indicazioni si riferiscono al codice di procedura penale.
Gli schemi e i prospetti citati sono contenuti anche nel testo cartaceo “Atti di Polizia Giudiziaria” – Laurus Robuffo.