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Condizioni per l'adempimento
  • Flagranza dei delitti di cui all'art.282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate, ponendo in grave ed attuale pericolo la vita e l'integrità fisica o psichica della persona offesa (art.384-bis) (1).
  • Deve trattarsi di uno dei reati per il quale non sia previsto l'obbligo o la facoltà di arresto (art.380-381). Rientrano fra questi i reati di: violazione degli obblighi di assistenza familiare (art.570 c.p.); abuso dei mezzi di correzione, con l'esclusione delle ipotesi previste dal 2° comma dell'art.571 c.p. (se viene cagionata una lesione grave o gravissima e se dal fatto deriva la morte della persona offesa) minacce gravi (612 co.2) ove commesse in danno del prossimo congiunto o del convivente.
  • Nelle ipotesi in cui il soggetto viene sorpreso in flagranza di reati per i quali l'arresto è soltanto facoltativo, la polizia giudiziaria, nel caso decida di non procedere all'arresto ai sensi dell'art.381, co.4 del c.p.p., può optare per l'adozione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, sempre previa autorizzazione del P.M.
  • Per le ipotesi in cui è previsto l'arresto, sarà il giudice, in sede di convalida dell'atto, previa richiesta del pubblico ministero, ad applicare detto provvedimento nella forma di misura cautelare personale coercitiva.

(1) Si tratta dei delitti previsti dagli articoli 570 (violazione degli obblighi di assistenza familiare), 571 (abuso dei mezzi di correzione o di disciplina), 582 (lesione personale), limitatamente  alle ipotesi procedibili d’ufficio o comunque aggravate, 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600-septies.1, 600-septies.2, 601 (tratta di persone), 602 (acquisto o alienazione di schiavi), 609-bis (violenza sessuale), 609-ter (violenza sessuale aggravata), 609-quater (atti sessuali con minorenni), 609-quinquies (corruzione di minorenni). 609-octies (violenza sessuale di gruppo) e 612. secondo comma del codice penale (minaccia grave),  commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente.

Gli articoli di legge privi di altre indicazioni si riferiscono al codice di procedura penale.

Gli schemi e i prospetti citati sono contenuti anche nel testo cartaceo “Atti di Polizia Giudiziaria” – Laurus Robuffo.