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Adempimenti della PG nel corso dell'atto
  • Eseguire l'atto in presenza dei presupposti indicati nelle condizioni per l'adempimento.

  • Specificare le circostanze di tempo, di luogo del fatto criminoso mettendo in risalto l'elemento della flagranza (art. 382) e gli estremi del delitto per il quale l'arresto è obbligatorio o facoltativo.

  • Consegnare all'arrestato o al fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui si informa:

a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello  Stato  nei casi previsti dalla legge;

b) del diritto di  ottenere  informazioni  in  merito all'accusa;

c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;

d) del diritto di avvalersi  della  facoltà  di  non rispondere;

e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l'arresto o il fermo;

f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;

g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;

h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall'avvenuto arresto o fermo ( art.386);

i) del diritto di comparire dinanzi  al giudice per rendere l'interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo.

Qualora la comunicazione scritta di cui sopra non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'arrestato o al fermato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di  dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'arrestato o al fermato facendone menzione nel verbale (vedi Schemi 36/b, 36/c, 36/d, 36/e e 36/f).

  • Nei casi di arresto facoltativo specificare che la misura  stata adottata in relazione alla gravità del fatto (es.: truffa aggravata - art. 640, co.2 c.p.) oppure pericolosità del soggetto (es.: soggetto avente notevoli precedenti penali e giudiziari che devono essere specificati).
  • Identificare l'arrestato con le modalità indicate nell'art. 349, eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonchè altri accertamenti ( prelievo di capelli o saliva con il consenso dell'interessato o previa autorizzazione del P.M.) ( v. prospetto n.11).

  • Eseguire la perquisizione personale dell'arrestato (artt. 352 c.p.p. e 113 D.Lgs. 271/89) - v. schema 18/a.

  • Sequestrare l'oggetto materiale del reato o le cose ad esso pertinenti (art. 354) - v. schema 31/a.

  • Riportare eventuali dichiarazioni rilasciate dall'arrestato in merito ai fatti (art. 350-7° co.).

  • Se l'arresto viene operato dall'agente di PG, presentare la persona all'ufficiale di PG per le valutazioni di cui all'art. 389-2° co. (art. 120 D.Lgs. 271/89) - v. schema n° 40/a.

  • Eseguire l'arresto obbligatorio o facoltativo anche in flagranza di reati perseguibili a querela se vi è la manifestazione di volontà della persona offesa anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di P.G. presente nel luogo, purchè subito dopo la querela venga formalizzata, altrimenti l'arrestato deve essere posto immediatamente in libertà (v. schema n°40/a).

  • Eseguire eventuali perquisizioni locali ai fini della ricerca di cose o tracce pertinenti al reato (art. 352) - v. schemi 19/a e 19/b.

  • Dell'avvenuto arresto dare immediato avviso al P.M. presso il giudice competente del luogo ove l'atto è stato eseguito (art. 386-1°co.) - v. schemi 36/a, 41/a.

  • Per i minorenni l'avviso va dato, sempre, al P.M. c/o il tribunale per i minorenni (art. 3 DPR 448/1988) - v. schemi 47/a e 50/a.

  • Dell'avvenuto arresto, informare immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato, a seguito dell'avviso dato, o quello d'ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'art.97 (art.386-2°co.) - v. schemi 36/a e 43/a.

  • La nomina del difensore di fiducia può essere effettuata anche da un prossimo congiunto (art. 96-3¡ co.).

  • Informare l'arrestato delle disposizioni vigenti in materia di patrocinio a carico dello Stato (art.76 DPR 30 maggio 2002, n.115) - v. schema 36/a.

  • Con il consenso dell'arrestato avvertire i familiari (art. 387).

Gli articoli di legge privi di altre indicazioni si riferiscono al codice di procedura penale.

Gli schemi e i prospetti citati sono contenuti anche nel testo cartaceo “Atti di Polizia Giudiziaria” – Laurus Robuffo.