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Termini di trasmissione del verbale
  • Immediatamente anche in forma orale (casi urgenti e delitti indicati art. 407, co. 2 , lett. a, numeri da 1 a 6 c.p.p.). (3) Fra i casi di urgenza, oltre a quelli riportati in nota, si possono indicare: incidenti sul lavoro, omicidi colposi, suicidi, incendi, attentati vari e qualsiasi fatto grave che può richiedere un intervento immediato del P.M.
  • Al più tardi entro 48 ore, se sono stati compiuti atti a cui il difensore ha diritto di assistere (accertamenti urgenti, perquisizioni, sequestri), salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari (es. perquisizioni di edifici -12 ore); il termine deve essere comunque rispettato anche se il difensore, avendone diritto, non ha assistito all'atto (art. 347).
  • Senza ritardo altri casi (art. 347) (v. schema 7/a e 7/a-bis).
  • La denunzia deve essere allegata all'informativa (v. prospetto 7).

(3):  I delitti indicati nell'art. 407 del c.p.p., co 2, lett. a, numeri da 1 a 6,.sono:

1) Delitti di cui agli articoli 285 (Devastazione, saccheggio e strage) , 286 ( Guerra civile), 416-bis (associazione di tipo mafioso anche straniere) e 422 (strage) del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

2) Delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575 ( omicidio) , 628, terzo comma ( rapina aggravata), 629, secondo comma (estorsione aggravata), e 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione) dello stesso codice penale.

3) Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

4) Delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, e 306, secondo comma, del codice penale.

5) Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato,messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

6) Delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ( art. 407. co.2, lett. da 1 a 6, C.P.P.).

Gli articoli di legge privi di altre indicazioni si riferiscono al codice di procedura penale.

Gli schemi e i prospetti citati sono contenuti anche nel testo cartaceo “Atti di Polizia Giudiziaria” – Laurus Robuffo.